Art. 2.
(Modalità di attuazione).

      1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

 

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con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento. Lo schema del regolamento è predisposto da una commissione nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da:

          a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;

          b) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

          c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, dei tecnici e degli artisti interpreti o esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago di cui alla presente legge, delle agenzie teatrali e di spettacolo e degli imprenditori del settore.